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1. Denominazione, sede e durata
1.1. Con la denominazione “Fondazione Magnolia” è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.1.2. La Fondazione è iscritta a Registro di commercio.
1.3. La sede della Fondazione è a Tenero Contra presso il domicilio del presidente.
1.4. La durata della Fondazione è illimitata.
2. Scopo
2.1. La Fondazione Magnolia ha quali scopi:
• La raccolta di fondi atti a sostenere e promuovere lo sviluppo della pedagogia di Rudolf Steiner, in particolare, inizialmente e prioritariamente, mediante la creazione, costruzione, dotazione e gestione di scuole ad indirizzo antroposofico nel Sopraceneri.• Il sostegno alla formazione continua del corpo insegnanti e alla formazione di futuri insegnanti• La diffusione della conoscenza dell’antroposofia nei suoi vari aspetti
3. Patrimonio, finanziamento e gestione
3.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è di Fr. 10'000.00 (franchi svizzeri diecimila)
3.2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dagli interessi sul patrimonio, con gli utili derivanti dalle attività della Fondazione, versamenti da enti pubblici o privati, donazioni, offerte, legati, da ulteriori versamenti dei fondatori ed erogazioni di chiunque voglia contribuire al conseguimento dello scopo della Fondazione
3.3. Il patrimonio della Fondazione sarà gestito secondo i criteri di una prudente amministrazione avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.
3.4. Il patrimonio della Fondazione è amministrato dal Consiglio di Fondazione.
4. Consiglio di Fondazione
4.1. Composizione, nomina durata e organizzazione
4.1.1. Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno 3 membri.
4.1.2. La carica di membro del Consiglio di fondazione è puramente onorifica.
4.1.3. I fondatori sono competenti per la nomina del primo Consiglio di Fondazione. In seguito i membri del Consiglio di Fondazione saranno designati per cooptazione dal Consiglio di Fondazione stesso. All’Associazione Sostenitori della Pedagogia di Rudolf Steiner con sede a Locarno è riconosciuto il diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di fondazione. 4.1.4. I consiglieri rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti per ulteriori 3 mandati di ognuno 3 anni. La presenza in Consiglio dei fondatori non è soggetta a limitazioni di durata.
4.1.5. Membri dimissionari, deceduti, o comunque impossibilitati a svolgere le proprie mansioni sono sostituiti entro il minor tempo possibile.
4.1.6 Il Consiglio di Fondazione si costituisce da sè ed elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere, cariche che possono essere cumulate.
4.2. Competenze
4.2.1. Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri di amministrazione e gestione del patrimonio della Fondazione e prende le decisioni per la realizzazione del suo scopo.
4.2.2. In particolare, il Consiglio di Fondazione:
. amministra il patrimonio della Fondazione;
. elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione, segnatamente relativi al proprio funzionamento, ai diritti di firma e ai poteri di rappresentanza della Fondazione;
. stipula e conclude contratti;
. decide sui finanziamenti;
. prepara e pianifica l’attività della Fondazione;. presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all’Autorità di vigilanza;. impegna la Fondazione verso i terzi;
. nomina l’ufficio di revisione.
5. Organo di Revisione
5.1. La gestione finanziaria della Fondazione è sottoposta al controllo di un organo di revisione nominato dal Consiglio di Fondazione
5.3. L’organo di revisione resta in carica un anno ed è rieleggibile 5.4. L’organo ri revisione ha il compito di:. procedere al controllo dell’attività finanziaria annuale, verificare la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione;
. presentare il rapporto di revisione destinato al Consiglio di Fondazione e all’Autorità di Vigilanza.
6. Comitato dei sostenitori
6.1. Al Consiglio di fondazione è data facoltà di istituire un comitato dei sostenitori della fondazione. Tale comitato, che diverrà un organo della fondazione, non avrà competenze decisionali ma svolgerà unicamente una funzione consultiva.
6.2. In caso di sua istituzione, le condizioni di accesso e di partecipazione al Comitato dei sostenitori, nonché il suo funzionamento, saranno oggetto di un apposito regolamento allestito dal Consiglio di fondazione, ritenuto comunque che, qualora il Consiglio decidesse di istituire tale organo, lo stesso dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.
7. Modifica dello scopo e fine della Fondazione
7.1. Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà, previo consenso dell’Autorità di vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi. 7.2. La Fondazione potrà essere sciolta per decisione unanime del Consiglio di fondazione per i motivi previsti dalla legge e previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. In caso di scioglimento, il patrimonio rimanente sarà devoluto ad una Fondazione o ad un ente, nella Svizzera Italiana, avente scopo analogo.
8. Diritto applicabile
Per quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili le disposizioni degli art. 80 e ss.CC.